L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di una sua parte ed è obbligatorio per le aziende rientranti nell'Allegato VIII, Parte II, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152.
L’Autorizzazione riguarda:
- impianti nuovi
- impianti esistenti già in funzione
- impianti esistenti ai quali viene apportata una modifica sostanziale.
L’autorizzazione viene rilasciata all’azienda dall’autorità competente nel rispetto delle normative ambientali e con l’impegno da parte dell'azienda ad adottare le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques).
L'AIA è normata dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art 29 bis e seguenti, che ne disciplina il rilascio, il rinnovo, il riesame e le modalità di esercizio degli impianti che ne sono soggetti.
Approfondimenti
L'AIA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso (Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 5, com. 1r/bis).
Sono incluse nella disciplina AIA anche le attività non direttamente soggette ad AIA ma tecnicamente connesse alle attività elencate all'allegato VIII alla Parte II, anche se condotte da altro gestore. Questo significa che l'attività tecnicamente connessa dovrà presentare una propria domanda di AIA anche se non ricadente nelle categorie individuate all’Allegato VIII.
Quindi installazioni quali, ad esempio:
- impianti di cogenerazione a servizio dell’installazione AIA
- impianti di trattamento dei reflui di un’installazione AIA.
sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale anche se condotte da un gestore diverso da quello che conduce l’installazione AIA.
L’Amministrazione Provinciale è l’Autorità competente al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali per gli stabilimenti siti nel territorio della Provincia ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, con esclusione degli impianti di gestione dei rifiuti che sono di competenza regionale.
Si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata della validità dell'AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in oggetto avverrà con i tempi ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29 octies come modificato dal Decreto Legislativo 04/03/2014, n. 46.
Il riesame dell’AIA viene effettuato:
- entro quattro anni dalla pubblicazione di nuove BAT conclusions. Le AIA devono essere riesaminate e se necessario aggiornate ad esempio per nuovi BAT-AEL (intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche). Gli impianti devono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro i quattro anni
- trascorsi dieci anni dal primo rilascio dell’AIA o dall’ultimo rinnovo/riesame effettuato. Il termine passa a 12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e a 16 anni per impianti registrati EMAS.
Per attività rientranti ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29 quattuordedies, prevede l’arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 €, nel caso questa eserciti in assenza di AIA.
L'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, procede a (Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29 decies, com. 9):
- diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità
- diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno
- revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente
- chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.