Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Sono emissioni prodotte dagli impianti e attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 ed elencati alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V.

Ne sono esempi marmisti, piccole tipografie, saldature occasionali, microsaldature, orafi con fusione di metalli, riparazione di mobili e oggetti in legno, ecc.

Per queste emissioni le imprese richiedono di aderire a una autorizzazione in via generale (AVG), i cui schemi e allegati tecnici sono stati approvati dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta regionale 24/10/2008, n. 776.

L'autorizzazione ha validità dieci anni e le domande di adesione devono essere presentate almeno 45 giorni prima della scadenza (Deliberazione della Giunta regionale 08/08/2011, n. 362). In caso di variazioni (nominativo del titolare, collocazione della sede operativa o legale, ecc.) va presentata una nuova domanda di adesione.

É facoltà del gestore aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti (*), all'autorizzazione di carattere generale ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione alla Provincia in qualità di autorità competente.

In definitiva, quanto l'attività è soggetta unicamente a più comunicazione oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l’AUA.

(*) la deroga è consentita purché il gestore in sede di presentazione dell’istanza di adesione, disponga già di tutti gli altri titoli in corso di vigenza.

Approfondimenti

Messa in esercizio degli impianti

La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere effettuata entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (pena la decadenza dell'autorizzazione) e la data deve essere comunicata, almeno 15 giorni prima alla Provincia (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).

Messa a regime degli impianti

Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio e la data deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Provincia.

Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni almeno due volte, in giorni non consecutivi, nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. La data delle analisi delle emissioni deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Provincia.

Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, entro i successivi 30 giorni, alla Provincia.

Analisi annuali

Con periodicità annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore deve trasmettere alla Provincia il primo controllo delle emissioni mentre i successivi controlli annuali devono essere allegati al registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo.

Cessazione attività o impianti

In caso di cessazione dell’attività, il gestore dovrà comunicare alla Provincia la data di cessazione dell’attività e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, entro 30 giorni dalla cessazione.

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Ultimo aggiornamento: 07/10/2024 00:17.26