Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera

Sono emissioni prodotte dagli impianti e attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 ed elencati alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V.

Ne sono esempi marmisti, piccole tipografie, saldature occasionali, microsaldature, orafi con fusione di metalli, riparazione di mobili e oggetti in legno, ecc.

Per queste emissioni le imprese richiedono di aderire a una autorizzazione in via generale (AVG), i cui schemi e allegati tecnici sono stati approvati dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta regionale 24/10/2008, n. 776.

L'autorizzazione ha validità dieci anni e le domande di adesione devono essere presentate almeno 45 giorni prima della scadenza (Deliberazione della Giunta regionale 08/08/2011, n. 362). In caso di variazioni (nominativo del titolare, collocazione della sede operativa o legale, ecc.) va presentata una nuova domanda di adesione.

É facoltà del gestore aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti (*), all'autorizzazione di carattere generale ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione alla Provincia in qualità di autorità competente.

In definitiva, quanto l'attività è soggetta unicamente a più comunicazione oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l’AUA.

(*) la deroga è consentita purché il gestore in sede di presentazione dell’istanza di adesione, disponga già di tutti gli altri titoli in corso di vigenza.

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Ultimo aggiornamento: 07/10/2024 00:17.26