In caso di accertamento di una violazione delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, la Provincia procede, a seconda della gravità dell'infrazione (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152):
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze
- alla diffida e sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, se si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
La diffida costituisce quindi la misura minima adottabile e la sua trasmissione integra anche la comunicazione di avvio del procedimento.
La Provincia prescrive al titolare dell'autorizzazione di trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diffida una perizia tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante le cause che hanno determinato il superamento dei limiti, gli interventi adottati per eliminarle e l'avvenuto ripristino del sistema di depurazione in modo da garantire il rispetto immediato e costante dei limiti previsti dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |